Descrizione
Da molti anni, il nostro liceo riconosce l’importanza e la grande valenza formativa di un periodo di studio all’estero e che può essere di un anno, un semestre o trimestre. Si fa riferimento alla seguente normativa:
Normativa mobilità internazionale individuale
- Testo Unico D.L. 297/94, art.192,c.3
- DPR.275/1999
- Nota Ministeriale Prot. 843 del 10/4/2013
Regolamento mobilità internazionale individuale Liceo Democrito
Per usufruire di un programma di mobilità studentesca individuale internazionale è auspicabile essere promossi al 3°o 4° anno, senza sospensioni del giudizio (sebbene i docenti sconsiglino che l’esperienza di studio all’estero venga fatta durante il terzo anno di corso, inizio del percorso del triennio che comporta una consistente variazione del consiglio di classe e di impostazione didattico–educativa).
Promemoria mobilità studentesca internazionale individuale
Allegato 1: Richiesta Partecipazione
Allegato 2: Contratto formativo
Allegato 3: Diario di Bordo
Allegato 4: Analisi competenza interculturale
I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere, ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni che possono avvalersi di agenzie formative specifiche. L’istituto si preoccupa di favorire nel modo migliore sia la partenza sia, soprattutto, il reinserimento dell’allievo per il completamento degli studi.
Mobilità studentesca internazionale
Si riportano, di seguito, i saperi minimi per ogni disciplina richiesti allo studente per sostenere il colloquio orale multidisciplinare, volto ad accertare l’avvenuta integrazione di quanto previsto nella scheda del piano di studi personalizzato.
- Contenuti disciplinari Classi Terze:
- Contenuti disciplinari Classi Quarte:
Per ulteriori delucidazioni si può far riferimento alla prof.ssa Teresa Muscherà.
MOBILITA’ E PCTO
La nota MIUR n.3355 del 28 /03/2017 fornisce importanti chiarimenti riguardo al riconoscimento dell’esperienza di studio all’estero nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, stabilendo che è il consiglio di classe
Al punto 7 della su citata nota: “omissis……………………………………………………………………………………………………….
In ogni caso – ferme restando le indicazioni relative all’inserimento delle esperienze all’estero nel PTOF (indicando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curricolo degli studenti sia nella loro ricaduta sull’intera comunità scolastica) e al Contratto formativo formulato prima della partenza dell’allievo – al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. Nel caso, infine, di esperienze all’estero di durata inferiore all’anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all’eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite……. .omissis……”
L’istituzione scolastica, nell’esercizio della sua autonomia, ha stabilito che il consiglio di classe possa attribuire fino ad un massimo di 40 ore nel caso di esperienza estera di durata annuale e un massimo di 20 ore nel caso di esperienza estera di durata semestrale.
A queste possono aggiungersi anche le ore di Pcto per le quali lo studente possa presentare una certificazione. Il consiglio informerà la referente Pcto e l’addetto della segreteria al pcto delle ore attribuite allo studente.